Art. 5.
(Norme di attuazione).

      1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
      2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dei trasporti, sentito il parere della regione Veneto e della provincia di Rovigo, adotta un decreto che riunifica tutte le norme di attuazione, raccordandole con la legislazione vigente in materia.
      3. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, in particolare, il loro

 

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raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive, in conformità alle norme previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.